Accertamento medico legale collegiale per handicap (L. 104/92)

La Commissione medico legale collegiale, formata da esperti dell’AUSL del Servizio Medicina Legale del Dipartimento Sanità Pubblica e medici specialisti dell’INPS, ha il compito di effettuare una valutazione sulla base della situazione clinica del paziente e rilasciare la relativa documentazione clinica attestante la patologia.

A chi è rivolto

Cittadini in età lavorativa riconosciuti:

  • invalidi civili con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%;
  • ciechi civili (ciechi assoluti; ciechi parziali, con visus non superiore a 1/20) e ipovedenti gravi (visus non superiore a 1/10);
  • sordi;
  • invalidi civili di guerra (secondo quanto stabilito dalla L. 296/06 – Finanziaria 2007 – e successivi Regolamenti).

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Cosa dice la norma

Quali sono i diritti previsti dalla Legge 104/1992 e come posso ottenerli?

La Legge 104 del 5/2/1992 è il riferimento normativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Per definizione legislativa:

  • il portatore di handicap è il soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, il cui effetto determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
  • l'handicap è grave quando riduce l'autonomia personale, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Le norme della L. 104/92, dirette ai disabili e, in alcune situazioni, ai loro familiari, si applicano anche agli stranieri e agli apolidi residenti, domiciliati o con stabile dimora nel territorio nazionale (art. 3 della L. 104/92).

L'applicazione di questa normativa presuppone necessariamente l'accertamento dell'handicap, che deve essere effettuato ad opera di una struttura pubblica, e precisamente l'AUSL mediante le commissioni mediche (art. 4).

La L. 104/92 non attribuisce un sussidio economico (tale è invece l'indennità di accompagnamento) ma "entra nel merito" e regola così tanti aspetti della vita del disabile, riconoscendogli diritti che risultano di difficile catalogazione. La legge garantisce:

  • diritti sostanziali, quali per esempio prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione, la fornitura di attrezzature e sussidi, di assistenza sociale e sanitaria, di aiuto domestico, di servizi di trasporti anche con l'ausilio di Regioni e Comuni, la tutela giuridica ed economica del disabile nei rapporti di lavoro con particolare riguardo ai permessi e alla disciplina dei trasferimenti;
  • benefici e sgravi fiscali.

E' infatti proprio la normativa tributaria che riconosce detrazioni IRPEF, esenzioni, deduzioni fiscali, quali per esempio detrazioni per figli a carico portatori di handicap, per acquisto di mezzi di locomozione e persino benefici in tema di imposta di successione. A questo link il dettaglio di queste agevolazioni.

Che differenza c’è tra invalidità e Legge 104/92?

Concettualmente sono due cose diverse, non sono legate da un nesso conseguenziale.

L'invalidità esprime una riduzione della capacità lavorativa, che viene valutata attraverso criteri medico-legali e viene misurata in percentuale: più la percentuale è alta, più la capacità lavorativa risulta ridotta. La nozione di invalidità civile è prettamente giuridica trattandosi di espressione contenuta nella Legge del 30 marzo 1971 n. 118.

La legge 104/92, rivolgendosi ai portatori di handicap, attribuisce molteplici benefici con la finalità di compensare la situazione di svantaggio sociale della persona disabile e di ridurre le difficoltà che incontra nell'inserimento sociale.

I criteri di valutazione dei due accertamenti sono diversi nel senso che l'accertamento dell'handicap valuta non solo l'aspetto di tipo fisico, ma anche le conseguenze sociali della minorazione. Può accadere che il soggetto versi in uno stato di handicap grave anche in mancanza del riconoscimento di invalidità civile. I benefici riservati agli invalidi civili comprendono prestazioni assistenziali e benefici previdenziali (sul punto consulta questa guida e sulle modalità per il riconoscimento si rinvia a questo link).

Si segnala, per completezza, che la non autosufficienza è una condizione ancora differente, intendendosi per soggetto non autosufficiente chi è impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita o chi non può deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore. La non autosufficienza rileva agli effetti dell'indennità di accompagnamento.

Durante il ricovero presso un ospedale o un hospice o altra struttura, è possibile fruire dei permessi della Legge 104/92?

I permessi della Legge 104/92, anche in caso di ricovero a tempo pieno, possono essere concessi:

  • a favore del minore disabile, se il personale sanitario certifica la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
  • a favore del disabile con prognosi infausta a breve termine o in stato vegetativo persistente;
  • a favore del disabile che deve uscire dalla struttura presso la quale è ricoverato per sottoporsi a visita specialistica, analisi, terapie certificate.

Il familiare dovrà richiedere il rilascio di un certificato attestante la necessità di assistenza continuativa del proprio caro al Responsabile del l'UO/Hospice/Altra Struttura.

Qual è il ruolo del medico di base ai fini della domanda di invalidità e della legge 104/92?

Ai sensi della L. 3/08/2009 n. 102 articolo 20, a decorrere dal 01/01/2010, la domanda d'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità sono presentate all'INPS secondo le modalità stabilite dall'ente medesimo, e per via telematica, ossia on-line.

Il medico di base (medico curante o di famiglia) è competente al rilascio del certificato introduttivo ed ha, in questo senso una funzione di impulso dell'intero meccanismo.

Il certificato sostitutivo, che può essere corredato da certificati medici specialistici che attestano:

  • eventuali patologie invalidanti e ne dichiara la natura;
  • eventuali patologie stabilizzate che danno titolo alla non rivedibilità;
  • eventuali patologie oncologiche.

Il richiedente deve quindi compilare la domanda su supporto informatico e inviarla on-line all'INPS.