- Come funzione la figura dell'Amministratore di Sostegno?
Tutte le informazioni normative relative all'Amministratore di Sostegno sono ricavabili a questo link
A questo link sono disponibili tutte le informazioni relative al progetto territoriale NON+SOLI
- Che differenza c’è tra invalidità e Legge 104/92?
Concettualmente sono due cose diverse, non sono legate da un nesso conseguenziale.
L'invalidità esprime una riduzione della capacità lavorativa, che viene valutata attraverso criteri medico-legali e viene misurata in percentuale: più la percentuale è alta, più la capacità lavorativa risulta ridotta. La nozione di invalidità civile è prettamente giuridica trattandosi di espressione contenuta nella Legge del 30 marzo 1971 n. 118.
La legge 104/92, rivolgendosi ai portatori di handicap, attribuisce molteplici benefici con la finalità di compensare la situazione di svantaggio sociale della persona disabile e di ridurre le difficoltà che incontra nell'inserimento sociale.
I criteri di valutazione dei due accertamenti sono diversi nel senso che l'accertamento dell'handicap valuta non solo l'aspetto di tipo fisico, ma anche le conseguenze sociali della minorazione. Può accadere che il soggetto versi in uno stato di handicap grave anche in mancanza del riconoscimento di invalidità civile. I benefici riservati agli invalidi civili comprendono prestazioni assistenziali e benefici previdenziali (sul punto consulta questa guida e sulle modalità per il riconoscimento si rinvia a questo link).
Si segnala, per completezza, che la non autosufficienza è una condizione ancora differente, intendendosi per soggetto non autosufficiente chi è impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita o chi non può deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore. La non autosufficienza rileva agli effetti dell'indennità di accompagnamento.
- Che differenza c’è tra domanda di invalidità e indennità di accompagnamento?
La domanda d'invalidità e l'indennità di accompagnamento possono essere richieste con un unico procedimento, attivato da un'unica domanda.
Il soggetto, riconosciuto invalido civile, può avere diritto a diverse agevolazioni, quali l'assegno ordinario (se l'invalidità è almeno pari ai 2/3 e si possiedono almeno 5 anni di contributi, di cui tre versati nell'ultimo quinquennio) o l'assegno di assistenza detto anche pensione d'invalidità civile se questa è almeno pari al 74% e se non si superano alcuni limiti di reddito.
L'indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale, erogato dall'INPS, introdotto dalla L. 11 febbraio 1980 n. 18. E' destinata alle persone dichiarate totalmente invalide, che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto dell'accompagnatore e/o di compiere atti quotidiani della vita. E' importante sottolineare che per le persone di età compresa fra i 18 ed i 65 anni occorre che sia certificato un grado di invalidità civile del 100%, mentre per i minorenni e gli ultra-sessantacinquenni, tale percentuale non è necessaria, non potendo esprimere tali soggetti capacità lavorativa. Ciò spiega perchè per tali soggetti sia sufficiente la difficoltà di deambulare da soli, ovvero la necessità dell'assistenza continua perchè incapaci di svolgere da soli i comuni atti di vita quotidiana. L'indennità di accompagnamento prescinde dall'età e dal reddito del beneficiario ed è esente da IRPEF. A questo link tutte le info.
- Cosa fa l'Unità di Valutazione Handicap (UVH)?
L'Unità di Valutazione Handicap (UVH), composta da operatori sanitari e sociali, ha come finalità la valutazione integrata (sanitaria e assistenziale), dei progetti individuali relativi a persone disabili che comportano l'attivazione di interventi socio-sanitari col coinvolgimento sia del Comune sia dell'Azienda Sanitaria Locale. Il percorso valutativo dell'UVH si conclude con la definizione del Progetto Individualizzato e, conseguentemente, nell'individuazione delle risorse necessarie per rispondere ai bisogni concreti della persona e della sua famiglia.
- Come si ottiene lo stato di invalidità civile, cecità e sordità?
Il grado di invalidità è determinato da un’apposita tabella approvata dal Ministero della Sanità.
Possono presentare la domanda i cittadini italiani che abbiano residenza nel territorio nazionale, i cittadini comunitari che soggiornano legalmente nel territorio nazionale e iscritti all'anagrafe del Comune di residenza, i cittadini extra-comunitari che soggiornano legalmente nel territorio nazionale ed in possesso del permesso di soggiorno per almeno un anno.
A questi link informazioni e iter necessari per presentare la domanda:
- Cosa occorre fare se viene negato lo stato di invalidità civile, cecità o sordità?
In caso di rifiuto della propria domanda, sono possibile due alternative:
- si può chiedere domanda di riesame (utilizzando l’apposito modulo) all’AUSL competente entro 60 giorni dalla notifica del verbale;
- si può presentare ricorso all'autorità giudiziaria entro il termine di 180 giorni dalla notifica del verbale. In questo caso occorre farsi assistere da un legale.
- Esistono contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati?
I Comuni, ai sensi della Legge 13/89, erogano contributi a fondo perduto, con fondi regionali, per opere direttamente finalizzate al superamento e/o alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.
Tutte le informazioni sono reperibili a questo link
- Esistono contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico relativi all’acquisto di specifici arredi e/o attrezzature e/o dispositivi per accrescere l’autonomia abitativa?
Nell'ambito della legge regionale n. 29/97 sono previsti contributi a favore dei disabili gravi, finalizzati a dotare il domicilio di strumentazioni e ausili che consentano loro una gestione più autonoma dell'ambiente di vita quotidiana.
Tutte le informazioni sono reperibili a questo link
- Sono preoccupato di cosa sarà di mio figlia/o quando io non ci sarò più o non sarò più in grado di occuparmi di lei/lui. Cosa prevede la legge del Dopo di Noi? Cosa devo fare?
La Legge 112/2016 prevede che ci si debba rivolgere all'assistente sociale e chiedere che venga convocata una UVH per approntare un progetto personalizzato in vista del venir meno del sostegno genitoriale. Tale progetto deve essere strutturato insieme alla persona con disabilità, i suoi familiari, i componenti istituzionali (assistente sociale, medico), i soggetti ritenuti significativi dalla persona, dalla famiglia e/o dai servizi e deve prevedere almeno otto elementi:
- descrizione della situazione della persona con disabilità;
- individuazione dei sostegni di cui la persona ha bisogno;
- definizione del progetto;
- budget del progetto;
- identificazione del case-manager;
- tempi e modalità di verifica periodica ed eventuale revisione;
- identificazione strategie per facilitare da parte della persona la comprensione delle misure proposte;
- percorso programmato di accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
A questo link il testo della Legge 112/2016.
- Quali sono i diritti previsti dalla Legge 104/1992 e come posso ottenerli?
La Legge 104 del 5/2/1992 è il riferimento normativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Per definizione legislativa:
- il portatore di handicap è il soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, il cui effetto determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- l'handicap è grave quando riduce l'autonomia personale, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Le norme della L. 104/92, dirette ai disabili e, in alcune situazioni, ai loro familiari, si applicano anche agli stranieri e agli apolidi residenti, domiciliati o con stabile dimora nel territorio nazionale (art. 3 della L. 104/92).
L'applicazione di questa normativa presuppone necessariamente l'accertamento dell'handicap, che deve essere effettuato ad opera di una struttura pubblica, e precisamente l'AUSL mediante le commissioni mediche (art. 4).
La L. 104/92 non attribuisce un sussidio economico (tale è invece l'indennità di accompagnamento) ma "entra nel merito" e regola così tanti aspetti della vita del disabile, riconoscendogli diritti che risultano di difficile catalogazione. La legge garantisce:
- diritti sostanziali, quali per esempio prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione, la fornitura di attrezzature e sussidi, di assistenza sociale e sanitaria, di aiuto domestico, di servizi di trasporti anche con l'ausilio di Regioni e Comuni, la tutela giuridica ed economica del disabile nei rapporti di lavoro con particolare riguardo ai permessi e alla disciplina dei trasferimenti;
- benefici e sgravi fiscali.
E' infatti proprio la normativa tributaria che riconosce detrazioni IRPEF, esenzioni, deduzioni fiscali, quali per esempio detrazioni per figli a carico portatori di handicap, per acquisto di mezzi di locomozione e persino benefici in tema di imposta di successione. A questo link il dettaglio di queste agevolazioni.
- Chi ha diritto all'indennità di accompagnamento?
L'indennità di accompagnamento è un trattamento economico erogato dall'INPS, che spetta a coloro a cui sia riconosciuta un'invalidità civile del 100%, che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto dell'accompagnatore o di compiere atti quotidiani della vita.
A questo link tutte le info.
- Durante il ricovero presso un ospedale o un hospice o altra struttura, è possibile fruire dei permessi della Legge 104/92?
I permessi della Legge 104/92, anche in caso di ricovero a tempo pieno, possono essere concessi:
- a favore del minore disabile, se il personale sanitario certifica la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
- a favore del disabile con prognosi infausta a breve termine o in stato vegetativo persistente;
- a favore del disabile che deve uscire dalla struttura presso la quale è ricoverato per sottoporsi a visita specialistica, analisi, terapie certificate.
Il familiare dovrà richiedere il rilascio di un certificato attestante la necessità di assistenza continuativa del proprio caro al Responsabile del l'UO/Hospice/Altra Struttura.
- Qual è il ruolo del medico di base ai fini della domanda di invalidità e della legge 104/92?
Ai sensi della L. 3/08/2009 n. 102 articolo 20, a decorrere dal 01/01/2010, la domanda d'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità sono presentate all'INPS secondo le modalità stabilite dall'ente medesimo, e per via telematica, ossia on-line.
Il medico di base (medico curante o di famiglia) è competente al rilascio del certificato introduttivo ed ha, in questo senso una funzione di impulso dell'intero meccanismo.
Il certificato sostitutivo, che può essere corredato da certificati medici specialistici che attestano:
- eventuali patologie invalidanti e ne dichiara la natura;
- eventuali patologie stabilizzate che danno titolo alla non rivedibilità;
- eventuali patologie oncologiche.
Il richiedente deve quindi compilare la domanda su supporto informatico e inviarla on-line all'INPS.
- Come si accede ai permessi di lavoro, maternità, etc.?
Ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92, il lavoratore che assiste un figlio o un familiare (coniuge, affine o parente entro il 3° grado) con handicap grave, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile. Il medesimo diritto spetta al lavoratore portatore di handicap con connotazione di gravità, che quindi può fruire direttamente di tali permessi. Il permesso può essere anche frazionato ad ore (due al giorno) e la sua fruizione esige in tutti i casi la certificazione specifica di handicap grave, rilasciata dall'apposita Commissione medica (art. 4 L. 104/92).
Benefici a favore di genitori che assistono un figlio disabile sono contenuti anche nell'art. 3 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 (criteri per l'applicazione specifica sono dettati dalle circolari INPS n. 45/2011 e 100/2012 e nella circolare n. 1/2012 della funzione pubblica). Il D.Lgs 119/2011, modificando integralmente il comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs 151/2001, ha previsto che, per ogni minore disabile grave, la lavoratrice madre o in alternativa il padre, hanno diritto entro il compimento dell'ottavo anno di vita il prolungamento del congedo parentale, continuativo o frazionato, per un periodo comprensivo del congedo parentale ordinario, con diritto al 30% della retribuzione spettante. Sul piano generale il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro, parzialmente retribuito e facoltativo, del quale i genitori possono avvalersi, per curarsi del bambino nei suoi primi anni di vita. Ciò spiega perchè, in presenza di disabilità del figlio i genitori possano richiedere il prolungamento del congedo parentale. Il prolungamento del congedo parentale decorre dalla conclusione del congedo ordinario teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e cioè dalla madre trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità, e dal padre trascorsi 7 mesi dalla nascita del bambino.
Nell'attuale contesto normativo, in presenza di figli disabili, i principali benefici applicabili sono i seguenti:
- con bambini fino a tre anni, possono fruire, alternativamente, dei 3 giorni di permesso mensile, delle 2 ore giornaliere di riposo, del prolungamento del congedo parentale;
- con bambini oltre i tre anni e fino a 12 anni, possono fruire, alternativamente, dei 3 giorni di permesso mensile o del prolungamento del congedo parentale;
- con bambini oltre i 12 anni, possono fruire, dei 3 giorni di permesso mensile.
Il limite di 12 anni è stato fissato dall'art. 8 del D.Lgs 80/2015, che lo ha elevato da 8 a 12 e la disposizione, prevista per il 2015 è diventata di generale applicazione con la Legge n. 81/2015. Condizione essenziale per il prolungamento del congedo è, oltre alla condizione di lavoratore dipendente dei genitori, il non ricovero del figlio a tempo pieno in istituto specializzato, salvo che la presenza dei genitori sia richiesta dai familiari. Se sopraggiunge un ricovero a tempo pieno le agevolazioni sono revocate. Resta fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del figlio.
- Il genitore lavoratore dipendente, come deve richiedere l’assegno di famiglia per il figlio disabile?
L'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. Il reddito complessivo del nucleo deve essere inferiore a quello determinato annualmente dalla legge e l'ammontare dell'ANF è variabile in funzione del numero dei componenti del nucleo e della loro particolare condizione.
L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'INPS, in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno seguente (circolare INPS 25/7/2016 N. 92).
La domanda, che va rinnovata per ogni anno a cui si ha diritto, va presentata al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP (SR 16).
A questo link tutte le info.
- Il genitore lavoratore dipendente, come deve richiedere le detrazioni fiscali per il figlio disabile?
Qualora si abbia un figlio a carico portatore di handicap grave secondo la Legge 104, l’ordinaria detrazione Irpef per figli a carico spettante è aumentata di Euro 400,00.
Ai fini fiscali, sono considerati fiscalmente a carico familiari, fra cui i figli, i percettori di un reddito pari ad inferiore ad Euro 2.840,51.
Le detrazione per i figli sono riassunte nel seguente prospetto:
- figlio minore di 3 anni = Euro 1.220,00;
- figlio di età pari o superiore a 3 anni = Euro 950,00;
- figlio portatore di handicap minore di 3 anni = Euro 1.620,00;
- figlio portatore di handicap di età pari o superiore a 3 anni = Euro 1.350,00.
Con più di tre figli a carico, la detrazione aumenta di Euro 200,00 per ciascun figlio.
La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50% tra i genitori che non sono legalmente ed effettivamente separati o, in alternativa, se c'è l'accordo di entrambi, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.
Il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro il modulo detrazioni fiscali che saranno applicate mensilmente in busta paga.
La dichiarazione del contribuente ai fini delle detrazioni, è valida anche per i periodi d’imposta successivi, fatta eccezione per quelle variazioni che comportano una nuova comunicazione (esempio: una nuova nascita o un figlio che diventi indipendente dal punto di vista reddituale).
A questo link tutte le informazioni di dettaglio.
- I permessi della Legge 104/92 possono essere utilizzati anche quando si stanno facendo cose per la persona disabile senza la sua presenza?
Il quesito propone un tema importante, quello delle modalità e della continuità dell'assistenza da parte del familiare. Il problema non sussiste e la risposta è positiva quando il familiare assistente compie attività nell'interesse dell'assistito che può anche non essere presente (disbrigo pratiche extradomestiche). Ma al di là di queste ipotesi la risposta non è nè semplice, nè certa, tanto più che l'art. 33 della L. 104/92 nulla dispone su come debbano essere impiegati i permessi retribuiti.
Per tali motivi, sono sorte numerose controversie di lavoro. La Sez. Lavoro della Cassazione ha seguito a lungo un orientamento restrittivo, rinvenendo un "abuso del diritto" tutte le volte in cui il lavoratore utilizzasse il permesso per attività diversa dall'assistenza, con gravi conseguenze sul piano civile e penale. Tale comportamento del lavoratore ha infatti legittimato il licenziamento per giusta causa e, sul piano penale, ha permesso perfino di configurare l'ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n.1, c.p.). Questo orientamento è stato mitigato dalla recente sentenza della Cassazione Sez. Penale, 54712 del 23 dicembre 2016, che ha offerto una lettura più equilibrata e ragionevole.
Se i permessi sono finalizzati a fornire al disabile grave una migliore assistenza, finalità che evidentemente non può prescindere dalla continuità, tuttavia deve essere riconosciuta al familiare assistente una certa flessibilità nell'uso del permesso retribuito. Il permesso non è assimilabile nè ad un periodo di ferie, nè costituisce un ristoro psicofisico per il familiare assistente, che tuttavia ha diritto ad un minimo di vita sociale e deve poter svolgere attività senza trascurare le proprie esigenze personali.
Il precedente orientamento, eccessivamente restrittivo, nell'ottica della sentenza del 2016 porterebbe ad un risultato iniquo perchè rischierebbe di assimilare situazioni di effettivo abuso dei permessi a condotte sostanzialmente legittime.
- Quali sono le agevolazioni previste per l’acquisto di ausili tecnici ed informatici per il disabile?
Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi di ausilio necessari per l’accompagnamento, la deambulazione ed il sollevamento del soggetto disabile. Ad esempio: protesi e ausili per menomazioni funzionali permanenti – protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculista – apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi – poltrone e simili per inabili e non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione – servo scala e altri mezzi simili, etc.
Iva agevolata al 4% e detrazione del 19% per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92. Ad esempio: apparecchi e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati, quali anche modem, computer, telefono a viva voce, etc. Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura, assistere la riabilitazione.
Per ottenere l’Iva agevolata occorre consegnare al venditore prima dell’acquisto la seguente documentazione: specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Ausl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico; certificato, rilasciato dalla competente Ausl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
A questo link i dettagli delle varie agevolazioni.
- Nel caso di dimissione di un malato oncologico dalla struttura sanitaria, come si possono ottenere gli ausili indispensabili a domicilio?
Gli ausili sono concessi sulla base di una certificata situazione di invalidità transitoria o permanente dell'utente a cura del medico di medicina generale.
Possono usufruirne i cittadini italiani che abbiano residenza nel territorio nazionale, i cittadini comunitari che soggiornano legalmente nel territorio nazionale e iscritti all’anagrafe del comune di residenza, i cittadini extra-comunitari che soggiornano legalmente nel territorio nazionale ed in possesso del permesso di soggiorno per almeno un anno.
- Come si possono ottenere ausili o presidi quali: letto elettrico articolato, carrozzine speciali, deambulatori scorrevoli su quattro ruote piroettanti modello rollator, cuscino antidecubito ad aria per sedia?
Per richiedere questi presidi è necessario disporre di una richiesta specialistica del medico fisiatra che si fa carico di inviarla direttamente all'Ufficio Invalidi Civili per il distretto di residenza.
- Quali sono le agevolazioni previste per il settore auto?
Possono usufruire di agevolazioni per il settore auto i seguenti soggetti:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulare o affetti da più amputazioni (i disabili indicati ai punti 2 e 3 sono i c.d. disabili gravi certificati ai sensi dell'art. 3, 3° comma Legge 104/92);
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie (per quest'ultima categoria il diritto all’agevolazione è previsto solo in caso di adattamento del veicolo).
NB: le agevolazioni sono riconosciuto solo se il veicolo è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio del soggetto disabile.
NB: Se il soggetto disabile è a carico di un suo famigliare (ossia ha un reddito annuo non superiore ad euro 2.840,51), l’agevolazione può essere richiesta dal famigliare che lo ha a carico.
NB: Non sono previste agevolazioni per l’acquisto delle c.d. "minicar" che possono essere utilizzate senza patente.
Per i dettagli sulle singole agevolazioni vai a questo link
Modulo da compilare per acquisto auto nuova con Iva agevolata
Modulo da compilare per acquisto di auto adattata con Iva agevolata
Per il dettaglio della normativa che regolamenta l’esenzione dal pagamento del bollo per le persone disabili in Emilia Romagna ed i documenti da allegare vai a questo link
Per la modulistica relativa all’esenzione dall’imposta del passaggio di proprietà vai a questo link
- Qual è il trattamento fiscale del disabile e quali sono le detrazioni possibili?
Figli a carico - In dichiarazione dei redditi (Unico o mod. 730), per ogni figlio, fiscalmente a carico (reddito non superiore a euro 2.840,51), portatore di handicap, spettano le seguenti detrazioni base ai fini Irpef: età inferiore a tre anni 1.620 euro – altri 1.350 euro; con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di euro 200 per ogni figlio a partire dal primo. Le citate detrazioni base sono rapportate al reddito complessivo del contribuente; in pratica diminuiscono con l’aumentare del reddito posseduto dal contribuente fino a scomparire quando questo arriva a 95.000 euro.
Spese sanitarie - Le spese mediche generiche e le spese di assistenza specifica sostenute dal soggetto disabile o dal familiare (anche se il soggetto disabile non è a carico) sono interamente deducibili dal reddito (in pratica diminuiscono il reddito sui cui calcolare l’imposta – oneri deducibili). Si specifica che i familiari che possono dedurre tali spese sono quelli dall’art. 433 del c.c., quindi sono esclusi zii e nipoti. Alcune spese sanitarie e l’acquisto di mezzi di ausilio godono invece di una riduzione dell’imposta nella misura del 19% per la parte eccedente l’importo di euro 129,11. Spetta invece la detrazione integrale del 19% (senza franchigia di euro 129,11) per le spese sostenute quali: trasporto in ambulanza del disabile – acquisto di poltrone per inabili, arti artificiali per la deambulazione, sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza – costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche – l’adattamento dell’ascensore – i mezzi necessari per l’accompagnamento.
Per i non vedenti - E' prevista una detrazione Irpef del 19% delle spese di acquisto del cane guida (una sola volta nell’arco di quattro anni) e forfetaria di euro 516,46 delle spese annuali sostenute per il suo mantenimento. Ulteriore agevolazione è quella dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali.
Imposta di successione e donazione - Nel caso in cui l’erede o il donatario sia una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica solo sulla parte della quota ereditata o donata che supera l’importo di euro 1.500.000.
A questo link tutte le agevolazioni previste.
- Chi ha il diritto di voto e come può essere esercitato?
Il diritto di voto è assicurato ad ogni cittadino maggiorenne, indipendentemente dal grado di disabilità fisica o intellettiva.
Voto assistito - Prevede l’accompagnamento in cabina elettorale a favore dei soggetti con gravi difficoltà fisiche che non riescono ad esprimere il voto da soli (es. ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi etc.). Per avere l’accompagnamento occorre recarsi all’AUSL - Servizio Igiene Pubblica che attesta l’impossibilità di esprimere autonomamente il voto e rilascia la relativa documentazione. Successivamente il certificato medico rilasciato dall'AUSL deve essere presentato, insieme al modulo di richiesta, all'ufficio anagrafe del Comune nelle cui liste elettorali la persona è iscritta che appone, al fine di autorizzare l’accompagnamento al voto, un timbro nella tessera elettorale personale.
Voto a domicilio - Prevede la possibilità di votare dalla propria abitazione. Per esercitare il voto occorre recarsi all'AUSL - Servizio Igiene Pubblica che attesta che la persona sia impossibilitata a lasciare la propria abitazione (ad esempio se dipende in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali). Successivamente il certificato medico rilasciato deve essere inviato al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona è iscritta, insieme al modulo di richiesta (il modulo deve essere presentato al Sindaco nel periodo compreso tra il 40°e il 20° giorno prima della data della votazione).
Voto presso Ospedali / Case di cura - Il Comune attiva seggi elettorali all'interno degli ospedali a cui possono accedere i ricoverati che non possono essere dimessi e che vengono autorizzati dalla Direzione sanitaria dell’ospedale.
Per le persone con disabilità intellettiva (es. sindrome di Down) e per gli interdetti/inabilitati/soggetti con amministratore di sostegno, il diritto di voto viene esercitato in autonomia, senza accompagnamento.
- Il soggetto disabile può firmare?
La firma di tutti i soggetti maggiorenni capaci di intendere e di volere è valida. Con il concetto di capacità di intendere e di volere si fa riferimento alla capacità del soggetto di rendersi conto delle proprie azioni e di prendersi cura di sé in modo autonomo.
In alcuni casi la persona fragile non è in grado di firmare. Occorre quindi distinguere i motivi di tale impedimento, ossia se si tratta di motivi fisici o psichici che incidono sulla capacità di intende e di volere del soggetto che vuole firmare, come di seguito sintetizzato.
Il soggetto non può firmare per problemi fisici che non incidono sulla sua capacità di intendere e di volere. In questo caso può andare da un Pubblico Ufficiale (es. Notaio – Cancelleria del Tribunale – Segretario o Funzionario Comunale, Anagrafe, funzionario INPS, etc.) che accerta l'identità del soggetto e attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dalla persona disabile, in presenza di un impedimento a firmare che viene indicato. Tale attestazione sostituisce la firma.
In caso di disabilità temporanea che comunque non incide sulla capacità di intendere e di volere (es. fase acuta di una malattia, tossicodipendenza, alcolismo, incidenti, degenza post-operazioni etc.) per firmare occorre che il coniuge, l’altra parte dell'unione civile o in sua assenza i figli/genitori/nonni/nipoti e in loro assenza zii e fratelli facciano un'autocertificazione davanti ad un Pubblico Ufficiale dove si attesta l’identità del soggetto dichiarante ed il grado di parentela con il disabile riportando espressamente i motivi dell'impedimento a firmare del soggetto disabile. Per essere valida l’autocertificazione deve essere firmata anche dal Pubblico Ufficiale. Tale procedura non è valida per le dichiarazioni fiscali. Qualora vi siano attestati problemi di mobilità e quindi fisicamente il soggetto disabile non possa recarsi personalmente presso l’ufficio anagrafe del Comune, può essere richiesto il servizio a domicilio tramite questo modulo.
Fino a quando la disabilità psichica non compromette la capacità di intendere e di volere, il soggetto disabile può rilasciare una Procura ad uno o più soggetti di fiducia, attribuendo loro il potere di farsi rappresentare, per uno o più ambiti. La Procura deve essere conferita con atto pubblico e quindi occorre rivolgersi ad un Notaio o altro pubblico ufficiale.
In caso di disabilità permanente che incide sulla capacità di intendere e di volere (es. gravi alterazioni psicofisiche – comprovati stati di demenza etc.) la firma verrà fatta dal Tutore (se il soggetto è interdetto), dal Curatore (se il soggetto è inabilitato) o dall'Amministratore di Sostegno.
- Che diritti si hanno, a proposito di disabilità, alla luce della nuova composizione delle famiglie in seguito alla Legge Cirinnà sulle Unioni Civili?
La Legge 76/16 c.d. Cirinnà ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto sia tra persone dello stesso sesso che tra persone di sesso diverso, prevedendo che tutte le leggi o gli atti che fanno riferimento ai concetti di matrimonio o di coniuge si applichino anche alle parti che costituiscono un'unione civile. Ne deriva che anche i soggetti che costituiscono un'unione civile godono dei seguenti diritti.
Usufruire dei permessi mensili di 3 giorni retribuiti per assistere l’altra parte dell'unione civile in situazione di grave disabilità; tale diritto può essere concesso solo ad una persona in alternativa tra l’altra parte dell’unione civile non disabile, genitori o parenti. Si tratta dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge 104/92 per i dipendenti del settore privato. (NB: a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte dell'unione civile può usufruire di tale permessi solo se presta assistenza all'altra parte dell'unione civile e non ad un parente della persona con cui si è unita). Istruzioni e modulo da compilare per la richiesta a questo link
Usufruire del congedo parentale straordinario in favore della parte dell’unione civile affetta da disabilità grave; possono richiedere tale congedo i seguenti soggetti in quest'ordine:
- l’altra parte dell’unione civile non affetta da disabilità grave;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, qualora manchi l’altra parte dell’unione civile o anche questa sia affetta da patologie invalidanti;
- uno dei figli conviventi della persona disabile qualora manchino i soggetti di cui ai punti precedenti;
- uno dei fratelli/sorelle della persona disabile qualora manchino i soggetti di cui ai punti precedenti;
- un parente (es. zio, nipote) della personale disabile qualora manchino i soggetti di cui ai punti precedenti.
Quello appena descritto è il congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 per i lavoratori dipendenti del settore privato (NB: a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte dell'unione civile può usufruire di tale congedo solo se presta assistenza all'altra parte dell'unione civile e non ad un parente della persona con cui si è unita). Istruzioni e modulo da compilare per la richiesta a questo link
Accedere alla pensione di reversibilità (ossia la parte superstite ha diritto alla pensione dell’altra parte dell’unione civile deceduta)
Accedere al congedo "matrimoniale" di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla celebrazione dell’unione civile
Accedere agli assegni per il nucleo familiare ed il calcolo del reddito complessivo dell’unione civile può comportare eventuali integrazioni al trattamento minimo, all’assegno sociale o a maggiorazioni sociali, come già avveniva per il reddito dei coniugi.
Per quanto riguarda invece le convivenze di fatto, il convivente può usufruire solo dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge 104/92, ossia dei permessi mensili di 3 giorni retribuiti per assistere il convivente in situazione di grave disabilità. Tale diritto può essere concesso solo ad una persona in alternativa tra il convivente non disabile, genitori o parenti.